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Aprile 11, 2021
Radiazione di veicolo con fermo amministrativo
Stato del quesito
VALIDATED
Valutazione
3
Data Valutazione
16/04/2021

Buongiorno, la Circolare A.C.I. del 16/09/2009 Prot. DSD/0011454/09 riferisce che a partire da quella data sono state fornite direttive di non procedere alla cancellazione di veicoli gravati da fermo amministrativo. Nel riportare che dopo il 16/09/2009 ogni istanza di radiazione viene respinta fino alla cancellazione del gravame iscritto, la Circolare stabilisce che “per i veicoli soggetti a fermo amministrativo, che abbiano subito danni ingenti o siano addirittura andati distrutti (ad esempio, incendi, incidenti stradali, calamità naturali, ecc.), è possibile effettuare la radiazione, a condizione che alla richiesta di radiazione sia allegata una dichiarazione di un’Autorità competente, attestante la non utilizzabilità del veicolo”. Non essendo stata indicata con chiarezza detta “Autorità competente” in grado di poter rilasciare tale attestazione, il Comando ha espressamente richiesto al PRA competente per territorio se la Polizia Locale rientri o meno tra tali Autorità, ma al riguardo è stato risposto testualmente che “le Autorità interessate valuteranno in piena autonomia se dare seguito o meno alle richieste degli utenti”. Da ciò, pertanto, si chiedono delucidazioni sul fatto che la Polizia Locale sia competente o meno rilasciare tale attestazione, fermo restando che da quanto risulta ad oggi il rilascio di tale certificazione non rientra tra i servizi a domanda individuale dell’Ente in conformità a quanto previsto dal D.M. del 31/12/1983.