Aperiam repellat accumsan sagittis dolores sed, mollis neque mus beatae, viverra repellat amet fames? Minus fugit.

Info banner a rotazione a discrezione della proprietà. Lorem qui un link verso interna ipsum sit dolor.

Inserisci un questito

Attenzione, devi essere loggato ed avere credito residuo per poter inserire un nuovo quesito!

Febbraio 5, 2021
Pagamento Tosap per spuntisti del mercato
Stato del quesito
VALIDATED
Valutazione
4
Data Valutazione
09/02/2021
MateriaCommercio

Considerarto che in G.U. n. 253 del 13 ottobre 2020, S. O. n. 37, è stata pubblicata la Legge 13/10/2020, n. 126, conversione in Legge con modificazioni del Decreto Legge 14/08/2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell' economia. Nell'ambito di tale legge, è stato modificato l'articolo 109 e conseguentemente il comma 01 bs dell'articolo 181 del D.L. 34/2020 convertito in Legge 77/2020, il cui testo aggiornato è ora il seguente: 1 bis.

"in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo puibblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche,  di cui al Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114, sono esonerati dal 01 marzo 2020 al 15 ottobre 2020, dal pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all' articolo 45 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e del canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo n. 63 del decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e del  canone per l' occupazione temporarea di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo n° 63 del Decreto Legislativo, 15 dicembre 1997, n. 446" . Considerato che tale esenzione è stata prevista anche dal 01/01/2021 al 31/03/2021, con D. L. 137 del 28/10/2020, che recita all'articolo 9-ter: 

"in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l' esercizio del commercio  su aree pubbliche, di cui al Decreto legislativo 31/03/1998, n. 114, già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell' articolo 181, comma 1 – bis, del Decreto Legge n. 34 del 2020, già esonerati, dal 01 gennaio 2021 al 31 marzo 2021,  dal pagamento del canone di cui all' articolo 1, commi 837 e seguenti, della Legge n° 160 del 2019.

Si chiede un Vs parere se in merito alle esenzioni succitate, dette esenzioni possano essere applicate anche ai commercianti ambulanti privi di convenzione, e in base a quale norma, in quanto il mercato settimanale che si svolge nel ns comune, (situato nella regione Sardegna), gli operatori commerciali, (che sono abitudinari, ovvero sempre gli stessi, tranne rare eccezioni), esercitano privi di convenzione, e pagano la relativa tosap  successivamrente previo rilievo delle presenze da parte della Polizia Locale, con successivo invio dell'avviso di pagamento.

Si ringrazia anticipatamente per l'attenzione.