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Gennaio 27, 2021
Esonero pagamento Spuntisti
Stato del quesito
VALIDATED
MateriaCommercio

Considerato che in G.U. n. 253 del 13 ottobre 2020, S.O. n. 37, è stata pubblicata la Legge 13 ottobre 2020, n. 126:” conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”. Nell’ambito di tale legge, è stato modificato l’art.109, e conseguentemente il comma 1-bis dell’art.181 del DL 34/2020 convertito in Legge 77/2020, il cui testo aggiornato è ora il seguente: “1-bis. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, sono esonerati, dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, dal pagamento della tassa per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, e del canone per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446.”
Considerato che tale esenzione è stata prevista anche dal 01/01/2021 al 31/03/2021 con D.L. 137 del 28/10/2020 che recita all’art. 9 ter  “3. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019.
Si chiede di conoscere se tali esenzioni siano riferibili solo ai titolari dei posteggi o anche agli “spuntisti”. Si ringrazia.