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Regione Lombardia. Visto l'art. 108 della L.R. 6/10 ed i commi 1 e 2:
1) Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti alpubblico, compresi quelli nei quali vengono svolte congiuntamente attività di vendita di beni o servizi, sono rimessi allalibera determinazione degli esercenti entro i limiti stabiliti dal sindaco, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 78 e in conformità agli indirizzi generali di cui all'articolo 68, comma 1.
2. Gli esercizi devono rispettare l'orario prescelto e devono pubblicizzarlo mediante l'esposizione di appositi cartellia all'interno e all'esterno dell'esercizio.
Si richiede se in Comune, dove non fissati gli orari con ordinanza, l'esercente è tenuto in Regione Lombardia ancora comunicare allo stesso Comune gli orari effettuati o è sufficiente la pubblicità cui al comma 2 predetto.
Altresì si richiede se un esercente, sempre nello stesso Comune ove non emessa ordinanza orari, ma che ha comunque comunicato al Comune gli orari effettuati, avvese un solo giorno posticipato la chiusura di qualche ora (2/3) non andando comunque oltre la mezzanotte, senza aver comunicato la variazione al Comune, sia comunque soggetto a sanzione oppure è sufficiente che lo stesso abbia pubblicizzato con cartelli all'esterno o all'interno dell'esercizio.
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