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Ottobre 30, 2020
Commercio in forma itinerante
Stato del quesito
VALIDATED
MateriaCommercio

Premesso che questo Comune non possiede un Regolamento Comunale ne ha mai adottato una Ordinanza Sindacale per la regolamentazione delle attività di commercio su aree pubbliche sia di tipo A che di tipo B.

Ultimamente, complice il difficilissimo momento storico con gravi implicazioni anche di carattere economico, si verificando che diversi titolari di autorizzazione di tipo B come definita dalla legislazione nazionale e quella regionale (art. 15 comma 4°) stabilisce che L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal comune nel quale il richiedente ha la residenza (…). Effettuano l’attività di vendita a loro dire itinerante ma occupando sempre lo stesso posteggio, sempre gli stessi giorni e secondo i lori consulenti tale attività è regolare.

Questo Comando, sia sulla scorta del tenore letterale della norma, delle modifiche intervenute in particolare sull’ondata liberalizzatrice seguita alla Direttiva Bolkestein, nonché dai ripetuti pareri MISE, il quale ha più volte ribadito che, se è vero che i commercianti ambulanti non possono occupare stabilmente una porzione di suolo pubblico, non essendo in possesso della relativa autorizzazione, è anche vero che possono svolgere la propria attività in quel posto per il tempo necessario a soddisfare le richieste dei clienti. Posto che stabilire orari di permanenza o stazionamenti successivi a distanze prestabilite, non risulta in linea con i principi sopra richiamati al fine di evitare abusi da parte degli operatori quali sono gli indispensabili requisiti che un ambulante autorizzato in forma itinerante deve rispettare al fine di essere considerato tale?

A questo deve aggiungersi la nota della Confesercenti provinciale la quale, con parere indirizzata al nostro Comando afferma che: non avendo questo Comune un regolamento, tutto il territorio comunale possa essere adibito a tale tipo di commercio, purché svolto esclusivamente all’interno dei mezzi e che il tempo necessario alla vendita  deve ricomprendere anche (sempre secondo la Confesercenti) anche il tempo dedicato alla esposizione, alla cottura, alla presentazione o alla assistenza alla vendita.

Vista la situazione del nostro Comune, quali sono i comportamenti che se posti in essere dall’ambulante determinano l’esercizio della attività di tipo A, nonostante sia in possesso di un’autorizzazione di tipo B itinerante.

Quali i controlli da verificare da parte della polizia locale e quali sono i requisiti indispensabili che l’itinerante deve obbligatoriamente rispettare?

E’ possibile impedire la vendita per il solo motivo che il nostro comune non ha un regolamento e non ha mai individuato le aree dove è possibile esercitare tale attività?