Aperiam repellat accumsan sagittis dolores sed, mollis neque mus beatae, viverra repellat amet fames? Minus fugit.

Info banner a rotazione a discrezione della proprietà. Lorem qui un link verso interna ipsum sit dolor.

Inserisci un questito

Attenzione, devi essere loggato ed avere credito residuo per poter inserire un nuovo quesito!

Ottobre 6, 2020
Legittimità sanzionatoria neoassunti
Stato del quesito
VALIDATED
Valutazione
1
Data Valutazione
12/10/2020

Preso atto che ai sensi dell'art. 57 C.P.P. il "sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza" ricopre la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e quindi è investito anche di potere sanzionatorio per violazioni alle norme sulla circolazione stradale, si richiede se, pari modo, in Regione Lombardia, letto il comma 2 dell'art. 33 della L.R. 01 aprile 2015 n. 6 ("il personale di polizia locale che non abbia frequentato il percorso di formazione di ingresso non può essere utilizzato in servizio esterno con funzioni di agente di pubblica sicurezza o agente e ufficiale di polizia giudiziaria"), relativamente all'attività di polizia giudiziaria, gli agenti neoassunti sino al termine della formazione obbligatoria non possano parimenti elevare e sottoscrivere sanzioni per le norme sulla circolazione stradale non avendo frequentato il corso.