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Preso atto che ai sensi dell'art. 57 C.P.P. il "sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza" ricopre la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e quindi è investito anche di potere sanzionatorio per violazioni alle norme sulla circolazione stradale, si richiede se, pari modo, in Regione Lombardia, letto il comma 2 dell'art. 33 della L.R. 01 aprile 2015 n. 6 ("il personale di polizia locale che non abbia frequentato il percorso di formazione di ingresso non può essere utilizzato in servizio esterno con funzioni di agente di pubblica sicurezza o agente e ufficiale di polizia giudiziaria"), relativamente all'attività di polizia giudiziaria, gli agenti neoassunti sino al termine della formazione obbligatoria non possano parimenti elevare e sottoscrivere sanzioni per le norme sulla circolazione stradale non avendo frequentato il corso.
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