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Buongiorno si chiede un Vostro parere in merito alla seguente vicenda. Una persona ha denunciato il vicino per invasione di terreni art 633 cp in quanto quest’ultimo sta realizzando lavori di posa in opera della tubazione necessaria all’allaccio dell’utenza dell’acquedotto comunale e la strada dove vengono eseguiti i lavori di cui trattasi è di proprietà del denunciante.
Il denunciante dal cartello dei lavori presente nell’area di cantiere ha visto che il vicino ha presentato per la realizzazione delle opere una CILA e pertanto sostiene che tale intervento si configura come opera di urbanizzazione primaria che determina la trasformazione del territorio e come tale soggetta a permesso di costruire ai sensi dell’articolo 10 DPR 380/01 . Nella CILA in tecnico ha dichiarato che la persona che sta realizzando i lavori ha la titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento, non necessitando della dichiarazione di assenso da parte di altri titolari di diritti reali o obbligatori (per quanto a nostra conoscenza non c’è un atto negoziale tra le 2 parti o un provvedimento d’urgenza art 700).
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale ha adottato un’ordinanza cautelare di sospensione lavori che è stata immediatamente contesta. L’Avvocato ha fatto presente al Comune che la strada gode da parte del suo cliente di una servitù dominante rispetto a quella dell’esponente (servitù servente) diritto cristallizzato nell’atto di compravendita. L’Avvocato inoltre sostiene che per la costituzione coattiva di acquedotto non è necessaria la presenza di una situazione di interclusione assoluta non altrimenti eliminabile, laddove è sufficiente che sussistano tutte e condizioni previste dall’art. 1037 Codice Civile e cioè tra l’altro la minor pregiudizievolezza per il fondo richiesto del passaggio, in rapporto alla situazione dei luoghi e alle condizioni espressamente richiamate nel predetto articolo. L’Avvocato ha evidenziato inoltre che per il suo cliente per mancanza di alternativa di avvalersi di altra strada per il passaggio delle tubazioni rende indefettibile tale scelta avuto riguardo alla concreta situazione di fatto considerandosi di volta in volta gli elementi che debbono concorrere alla scelta della soluzione più equa con il temperamento dei contrastanti interessi nel rispetto del minor pregiudizio per il fondo servente e della maggior convenienza sia per il fondo servente che per quello dominante. L’Avvocato ha evidenziato inoltre che i lavori hanno coinvolto la strada del denunciante perché gravissimo sarebbe stato l’impatto ambientale (siamo in mezzo ad un bosco) ed estremamente pericolosa la stesura dei lavori verso altri fondi sia sotto il profilo igienico che a causa della perdita di valore delle confinanti proprietà. L’Avvocato infine ha sottolineato in relazione all’affermazione che l’intervento dell’allacciamento all’acquedotto si configuri come opera di urbanizzazione primaria e che quindi ci sia la necessità di richiedere per tale motivo un permesso di costruire risulta non veritiero in quanto questo riguarda le opere che hanno una finalità pubblica e non privata. Essendo l’opera sviluppata in ambito privato con destinazione privata questa non può essere classificata come opera di urbanizzazione primaria.
La nostra idea sarebbe di notiziare l’Autorità Giudiziaria con un’Annotazione di PG anziché con la CNR. Sarà veramente gradito qualsiasi consiglio se possibile supportato da sentenze e tutto quant’altro riteniate utile alla definizione della vicenda. Si ringrazia anticipatamente per l’aiuto.
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