Attenzione, devi essere loggato ed avere credito residuo per poter inserire un nuovo quesito!
Buongiorno si chiede un Vostro consiglio in merito alla seguente vicenda. Fuori dai cassonetti della nettezza urbana sono stati lasciati quattro sacchetti della spazzatura e una consistente quantità di carta. Essendo presente in quell’area una nostra telecamera di videosorveglianza abbiamo potuto risalire agli autori del fatto. Dalle immagini registrate si vede arrivare un pick up con a bordo due persone che scendono e abbandonano i suddetti rifiuti fuori dai cassonetti. Attraverso il numero di targa siamo risaliti alla persona proprietaria del veicolo alla quale abbiamo inviato in qualità di “obbligato in solido” il verbale di accertamento di violazione amministrativa per abbandono di rifiuti non pericolosi e o ingombranti, violazione sanzionata dall’art 39 del nostro Regolamento comunale per la gestione dei Rifiuti e per l’igiene ambientale approvato con delibera consiliare
Prima domanda è stato corretto il nostro modus operandi?
La proprietaria del veicolo ha incaricato un avvocato che ha presentato il ricorso. Nel ricorso il legale evidenzia che:
in via preliminare preme a questa difesa osservare che il verbale di accertamento veniva alla Sig.ra XY notificato solo, quale obbligata in solido, in qualità di proprietaria dell’autoveicolo, senza alcuno specifico riferimento ad una di lei imputabilità dell’illecito amministrativo ivi contestato. Orbene, all’uopo pare doveroso precisare che il giorno 29 Gennaio 2020 la Sig.ra XY non poteva certamente essere alla guida di detto veicolo poiché in quel periodo la medesima si trovava all’estero. Si precisa inoltre che la stessa non è più titolare di patente di guida avendo avuto un tumore al cervello. L’auto de quo è infatti solo formalmente intestata alla Sig.ra XY ma di fatto in Italia è in uso non solo ai familiari della stessa (figlio e nuora) ma anche al personale dipendente dell’agriturismo. Allo stato pertanto, a distanza di circa un mese non è dato sapere l’identità del conducente del veicolo de quo in detto giorno e alla detta ora.
Seconda domanda è corretto rispondere all’avvocato che in qualità di proprietaria del veicolo la Sig.ra XY deve sapere a chi affida la vettura e che pertanto ci deve comunicare le generalità di tutte le persone che lo possono avere guidato e che successivamente provvederemo a inviare a ciascuno la comunicazione in qualità di controinteressato e a quel punto le potremo far vedere il filmato e una volta identificati gli autori provvederemo a notificare la sanzione alle persone che hanno abbandonato i rifiuti e archivieremo il verbale che le è stato notificato?
Nelle memorie l’avvocato sostiene che: Appare doveroso ricordare che sia la dottrina, unanime, che la giurisprudenza di legittimità, ritengono applicabile il principio della natura personale della responsabilità all’illecito amministrativo – così come è dato desumere dal tenore dell’art 3 della L. 689/1981- il quale impone di fondare l’imputabilità della sanzione amministrativa sul principio della responsabilità personale dell’illecito commesso. Giova a tal proposito richiamare la Sentenza del Giudice di Pace di Pozzuoli del 20/09/2014 nella quale, il giudice di prime cure evidenziava, in punto di diritto, come, in virtù dei principi generali che informano l’ordinamento sanzionatorio, si profili fondamentale, ai fini della corretta irrogazione di sanzioni amministrative, la certezza in ordine all’esatta identificazione del trasgressore. Nella sentenza or ora richiamata venivano difatti evidenziati i profili della imputabilità del sistema sanzionatorio disciplinato dalla normativa n. 689/1981 volto a preservare il principio della natura personale della responsabilità; altresì considerato che detta normativa è una legge di depenalizzazione degli illeciti prima previsti e puniti dalle norme del c.p. ed è dunque modellata sui principi che regolano il diritto penale e, in particolare, il principio fondato sulla responsabilità personale. Analogo tenore è adottato nel dispositivo del GDP di Napoli nella sentenza N. 369/2016 nella quale il GDP accoglieva il ricorso avanzato avverso contravvenzione per mancata raccolta differenziata nei confronti del residente, senza addivenire nei di lui confronti ad addebito immediato. Nel caso in esame, alla stregua di una valutazione del verbale notificato alla destinataria dell’ordinanza-ingiunzione de quo, individuata nella persona dell’attuale opponente quale proprietaria del mezzo obbligata in solido col trasgressore, è avvenuta per presunzione e non con certezza. Quindi non vi è alcuna certezza in merito al collegamento tra il conducente del veicolo in prossimità del luogo in detta data e alla detta ora ove sarebbe avvenuta la trasgressione e la persona del trasgressore stesso. Il sistema adottato dalla Polizia Municipale non assicura alcuna certezza sulla identificazione della persona che ha commesso la violazione ma, solo delle presunzioni su cui non si può fondare alcuna colpevolezza. CHIEDE a codesta spett.le autorità competente di dichiarare nulla e/o annullare o estinguere la contestazione rivolta alla medesima opponente per carenza di legittimazione passiva della stessa per le ragioni espresse in narrativa.
Si ringrazia anticipatamente per l'aiuto, i suggerimenti, per le notizie, sentenze e tutto quanto altro riteniate utile a supportare la nostra risposta e a risolvere la questione.
Gentile utente,
per leggere la risposta al quesito è necessario effettuare il login.
Clicca sul pulsante “accedi / registrati” in alto a destra della pagina o (se sei già registrato) riempi il
form qui riportato, una volta loggato verrai riportato direttamente a questa pagina.
Grazie,
il team di PoliziaMunicipale.it