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Una delle attività in cui maggiormente si concretizza il rapporto con le parti nell’ambito dell’attività infortunistica è quella che riguarda la trattazione delle richieste di accesso ai documenti prodotti o detenuti dall’ufficio. In riferimento alla Legge 7 Agosto 1990 n. 241 nonche ad altre fonti del diritto di accesso, a vostro parere, al fine di non commettere violazioni al diritto sulla Privacy cosa possiamo rilasciare o meglio non rilasciare a seguito di richiesta di accesso? E’ sufficiente attenersi a quanto stabilito al comma 4 dell’art. 11 cds?
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