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Una ditta in possesso di licenza di noleggio con conducente rilasciata da questo Comune ha ricevuto verbale di contestazione erogato dalla Polizia Locale di Milano avendo violato l'art. 11 comma 4 e comma 4 bis della L. 21/92. La sospensione della licenza di noleggio con conducente, sentita la Commissione consultiva comunale, come previsto dall'art. 24 della L.R. Lombardia 6/2012, riguarda la violazione dell'art. 3 della L. 21/92 e non dell'art. 11 comma 4 e comma 4 bis. Nell'art. 11 comma 4 viene richiamato l'art. 3 la cui violazione sarebbe da sanzionare con sospensione ai sensi dell'art. 24 L.R. 6/2012 ma allo scrivente risulta che nessuna specifica sanzione accessoria sia prevista per la violazione dell’art. 11 comma 4 della L. 21/92. Non essendo dunque espressamente sanzionata la violazione degli artt 11 comma 4 e comma 4 bis della L. 21/92, come recentemente modificata, mentre all’art. 24 comma 4 della L.R. 6/2012 si parla di revoca della licenza ncc dopo 3 accertate violazioni nel quinquennio, ci si domanda se possa essere evitata la convocazione della commissione consultiva comunale con la probabile successiva sospensione della licenza, attendendo invece eventualmente altre 2 violazioni nel corso del quinquennio per procedere direttamente con la revoca.
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