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Novembre 8, 2019
Sanzioni art. 10 legge quadro sull ’inquinamento acustico
Stato del quesito
VALIDATED
Valutazione
2
Data Valutazione
22/11/2019

L’art. 10 della Legge 447/1995 prevede sanzioni amministrative pecuniarie in caso di accertato mancato rispetto dei limiti acustici e che il comma quarto dello stesso articolo prevede che il 70% delle somme versate allo Stato sono successivamente riassegnate ai Comuni e alle ARPA.

Recentemente l’A.R.P.A.S ( Sardegna )   a seguito di espressa richiesta da parte del Comune , invia i risultati dell’indagine fonometrica  con relazione che attesta il superamento del limite differenziale di immissione di oltre 3 dB(A) .

Un primo problema si pone per quanto attiene a chi spetta di  contestare la violazione accertata se, cioè, ai tecnici della stessa ARPAS ovvero al Capo Settore del Comune competente.  Personalmente ritengo i primi onerati di tale incombenza  ai sensi dello stesso art. 13 della Legge n. 689/1981 ma, a seguito della sentenza della Cassazione n. 50352/2016 anche  quali agenti di polizia giudiziaria.

Si è avuto modo di constatare che la prassi in Italia è assai variegata in quanto capita che accerta e contesta la violazione l’ARPA ovvero  a seguito di accertamento dell’Agenzia contesta la violazione il Comune.

 Il secondo problema attiene all’autorità competente a ricevere il rapporto e  ad emettere l’ordinanza ingiunzione  di cui all’art. 17 della Legge 689/1981. 

Qui  il panorama è ancora più variegato tra chi sostiene  che la stessa sia da individuarsi nel Sindaco, nel Presidente della Giunta regionale, ovvero di quella Provinciale  ovvero altro, organo statale.

Chi scrive ritiene che essendo la legge quadro in materia di inquinamento acustico essendo inerente  alla tutela della salute , ai sensi dell’art. 17 della L. 689/1981 la competenza per materia – che ai sensi dell’art. 117 della Costituzione è concorrente tra Stato e Regione – debba essere individuata nel Presidente della Giunta regionale o nell’Ufficio periferico del Ministero della Salute ( il quale non avendone, fa ricadere tale competenza in capo al Prefetto). Personalmente  ritengo che il Prefetto sia l’autorità competente anche in relazione alla ormai consolidata prassi  di far coincidere chi incamera i proventi sanzionatori  con l’autorità cui va inviato rapporto ex art. 17 l. 689/1981.;

L’ulteriore difficoltà si rileva in ordine alla destinazione dei proventi delle sanzioni di cui all’art. 10 della L. n. 447/1995 e delle modalità del suo versamento.

Secondo il disposto dell’art. 10 c. 4 le somme parrebbero dover essere versate per intero allo Stato per poi essere riversate da questo  nella misura del  70% a Comune e ARPAS.  Il versamento in questo caso dovrebbe avvenire a cura del cittadino a mezzo modello F23.

Tuttavia, dalla lettura delle note all’ANCI da parte del Ministero dell’Ambiente ,  e dalla prassi di alcuni comuni,  concernenti appunto le modalità di versamento delle sanzioni di cui all’art. 10 citato,  sembrerebbe che la sanzione viene incassata direttamente dal Comune e riversata per l’importo del 70%  a mezzo girofondi al Ministero dell’Ambiente.

Alla luce di quanto esposto, si chiede un parere in ordine a :

–          A chi compete accertare e contestare la violazione dell’art. 10 della L. n. 447/1995

–          Chi è l’Autorità competente a ricevere il rapporto ex art. 17 L. 689/1981;

–          A chi sono devoluti i proventi  delle sanzioni di cui all’art. 10 l. n. 447/1995 e con quale concreta modalità;

–          Se la violazione debba essere contestata anche in pendenza di procedimento per il 659 C.P.

Ringrazio.