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Il quesito verte sulla questione della costituzione del fondo decentrato del salario accessorio in ente privo di dirigenza. Partendo dal presupposto che ad oggi il valore del fondo è dato dal macroaggregato:
IMPORTO FONDO DECENTRATO CERTIFICATO DAL REVISORE 2017 + STANZIAMENTO ANNO 2016 POSIZIONI ORGANIZZATIVE E INDENNITA’ DI RISULTATO.
Facendo un calcolo numerico semplificato diciamo che abbiamo questa situazione di partenza:
FONDO 2019
PARTE STABILE € 20.000
PARTE VARIABILE € 10.000
TOTALE FONDO DIPENDENTI € 30.000
STANZIAMENTO PO 20.000 (PARI AL LIMITE DEL SALARIO ACCESSORIO 2016)
TOTALE FONDO COMPLESSIVO € 50.000 (A+B) limite ok
Veniamo al quesito:
lo stanziamento PO della lettera B) può essere incrementato:
solo applicando il comma 2 dell’articolo 11-bis, della legge n. 12/2019, di conversione del DL n. 135/2018, cd di semplificazione, che consente ai comuni senza dirigenti di aumentare le risorse destinate al salario accessorio delle posizioni organizzative diminuendo nella stessa misura le capacità assunzionali a tempo indeterminato in deroga dell’articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 nella spesa sostenuta a questo titolo nel 2016
o posso prelevare dal fondo dei dipendenti di parte variabile e utilizzare i due fondi (che due fondi non sono) e utilizzarli come vasi comunicanti? In pratica tolgo dal fondo dei dipendenti € 5000 e li metto sullo stanziamento delle PO (sforando cosi di fatto il limite del 2016 relativo alle PO), ma comunque restando nel limite complessivo consentito?
Spero di aver spiegato bene la disamina del problema e chiedo una risposta corredata da normativa puntuale.
Grazie.
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