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Oggetto: applicazione art. 23 comma 4° e 11° CdS.
L'art. 23 comma 4° CdS recita: Per aver collocato ….lungo la strada …(o in vista dalla strada..) un cartello o altro mezzo pubblicitario o veicolo pubblicitario in sosta fissa per più di 48 ore reclamizzante il marchio…senza la prescritta autorizzazione dell'Ente proprietario della strada ( o del Comune se dentro il centro abitato).
Considerato che a fronte di diversi controlli eseguiti in orari e giornate diverse con rilevamento fotografico da personale della Polizia Locale (tenuto conto che nella zona non vi erano telecamere da poter visionare) e dopo aver accertato anche con rilevazione del tachimetro che non evidenziava la percorrenza, che i veicoli in contesto permanevano in sosta nel medesimo sito per un periodo superiore alle ore 48 come previsto dall'Art. 23 comma 4° e 11° venivano elevati verbali di contestazione a carico dei responsabili.
A seguito della notifica dei verbali, gli interessati producevano memorie difensive contestando la violazione chiedendone l'annullamento adducendo che i veicoli di cui alle contestazioni non erano rimasti in sosta fissa per un periodo di oltre 48 ore in quanto pur rimanendo nella medesima area ( a nostro parere praticamente identica ) venivano spostati nelle ore notturne avanti e indietro di alcuni metri che pertanto rendeva inefficace la dicitura da noi inserita “parcheggio in sosta fissa “
Alla luce di quanto sopra e considerato che a nostro avviso i veicoli erano rimasti in sosta fissa (considerata la molteplicità dei controlli eseguiti in orari e giorni diversi), ma pur non avendo riferimento al centimetro della eventuale movimentazione del mezzo stesso, questo Ufficio ritiene legittima l'applicazione della norma contestata.
Per meglio supportare eventuali controdeduzioni richieste dal Sig. Prefetto e/o Giudice di Pace e tenuto conto che l'area di sosta utilizzata a nostro avviso è la medesima, come posso supportare la contestazione dei ricorrenti, considerato che anche se effettivamente il mezzo si fosse spostato (nella fascia orario delle 48 ore di sosta fissa contestata) solamente di qualche cm o al massimo di una distanza non superiore al metro dall'area inizialmente occupata?
Preciso che tali eventuali differenze di sosta non sono rilevabili neppure dalle foto in nostro possesso che per angolarità non permette di valutare spostamenti di minima entità).
L'area interessata è una parte sterrata all'intersezione di due vie e se anche il mezzo pubblicitario si fosse mosso della distanza comunicata dai ricorrenti, nulla sarebbe cambiato in quanto la visibilità del lancio pubblicitario prodotta sarebbe stata inequivocabilmente lo stesso.
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