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La prefettura competente, dopo aver provveduto alla trascrizione di provvedimento di alienazione a favore dell’Erario di un veicolo confiscato definitivamente ai sensi dell’art 213 del C.d.S., comunica al trasgressore/custode giudiziario di trasferire il veicolo presso la depositeria convenzionata, chiedendo alla polizia municipale, che ha contestato la violazione ed operato il sequestro amm.vo, di avviare le procedure di trasferimento coattivo nel caso in cui il trasgressore/custode non provveda.
Si precisa che il luogo di custodia indicato dal trasgressore ricade in territorio di comune diverso rispetto a quello in cui è stata accertata e contestata la violazione dalla P.M. operante.
Si chiede:
· nel caso in cui gli accertamenti delegati alla Polizia Municipale del luogo di custodia del veicolo diano esito negativo, nel senso che lo stesso non sia più rintracciabile nel luogo di custodia dichiarato all’epoca della contestazione della violazione ex art 193, il trasgressore/custode potrà/dovrà essere sanzionare penalmente ai sensi dell’art 334 o 335 del codice penale ovvero entrambi??
· la notizia di reato andrà comunicata all’A.G. competente in riferimento al territorio del luogo di custodia del veicolo o a quello del luogo di accertamento della violazione ex art. 193?
· Quale attività accertativa andrà espletata?
Si ringrazia e si porgono cordiali saluti.
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