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Premesso che i dispositivi automatici per l'accertamento delle violazioni in materia di revisione periodica e di assicurazione R.C. auto (varchi fissi o mobili) non possono essere usati da remoto, non sussistendo l'omologazione per tale scopo, ma è necessaria la contestazione immediata fatti salvi casi di impossibilità motivata.
Risulta che, seppur in assenza di pattuglie su strada adibite a tale controllo, alcuni comandi, nonostante gli indirizzi delle prefetture, utilizzino come procedura l'utilizzo del dato ricavato dal sistema predetto, che segnala la mancata revisione e copertura assicurativa, per inviare all'obbligato in solido invito ex art. 180 c. 8 in modo da ottenere riscontro in tal senso e quindi elevare verbale di violazione ex art. 80 o ex art. 193 C.d.S.
Si richiede in tal senso:
– la legittimità della procedura di invio invito art. 180 comma 8^ in assenza di pattuglie per accertare le violazioni;
– se, qualora fosse legittima la procedura cui al punto 1), che tipo di frase è possibile utilizzare per giustificare la mancata contestazione (art. 13 Legge 689/81?)
– se, qualora fosse legittima la procedura cui al punto 1) è possibile anche inviare, qualora non vi sia risposta, verbale per violazione all'art. 180 comma 8^.
– se, qualora fosse illegittima la procedura cui al punto 1), oltre all’annullamento in sede civile del verbale a quali rischi penali può incorrere un Comando che agisca invece in tal modo.
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