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Buongiorno, il sistema di videosorveglianza comunale, ancora in fase di installazione, possiede un sistema di registrazione delle immagini che si attiva soltanto qualora sia rilevato un movimento davanti alla telecamera stessa (motion detection) . Non trasmette alcun allarme ma ha l'esclusiva finalità di risparmiare memoria nel server. Si chiede se tale caratteristica (motion detection) rientri tra quelle che richiedono la verifica preliminare del Garante, in quanto il sistema sia da considerarsi "intelligente" . Si tenga conto che il garante stesso nel parere 259/2014 rilasciato a favore della Banca d'Italia così si esprime: "Al riguardo, si ritiene che tra le funzioni descritte soltanto quelle di "controllo ambientale" connesse alla generazione di eventi d´allarme a fronte del superamento di una "barriera allarme virtuale", dell´accesso ad una "zona di allarme virtuale", nonché del "riconoscimento presenza persone" (punto 3, lett. c), d) e f)) risultino idonee a rilevare automaticamente, segnalare e registrare comportamenti o eventi anomali, quali possono considerarsi gli accessi nelle zone interdette anche in relazione a determinate asce orarie. In tale quadro, pertanto, risulta correttamente sottoposto alla verifica preliminare dell´Autorità (cfr. punto 3.2.1. del predetto provvedimento generale) soltanto il trattamento dei dati personali che si intende effettuare attraverso sistemi di videosorveglianza, attivando la predetta funzione di controllo ambientale, limitatamente alla "barriera allarme virtuale", "zona di allarme virtuale" e "riconoscimento presenza persone" (punto 3, lett. c), d) e f)). Le ipotesi residue descritte ("lettura targhe e identificazione mezzi", "motion detection digitale", "automazione accesso su chiamata citofonica", "conteggio", "riconoscimento oggetto abbandonato" e "mancanza oggetto") non rientrano, invece, tra le ipotesi previste dal provvedimento generale in cui è necessario sottoporre i sistemi di videosorveglianza alla verifica preliminare dell´Autorità. Ciò in quanto, in relazione alle funzioni di "lettura targhe e identificazione mezzi", "motion detection digitale", "automazione accesso su chiamata citofonica" e "conteggio" (punti 1, 2, 3, lett. e) e 4) non è prevista la generazione di allarmi; in relazione alle funzioni di "riconoscimento oggetto abbandonato" e "mancanza oggetto" (punto 3, lett. a), e b)), che prevedono, rispettivamente, l´attivazione di un allarme se un oggetto viene abbandonato all´interno dell´inquadratura di una o più telecamere "per un certo periodo di tempo" e se un oggetto esistente viene rimosso dall´inquadratura, non riguardando persone, non comportano un trattamento di dati personali.".
Tutto ciò premesso si chiede altresì se il citato parere possa essere validamente considerato come valido erga omnes e quindi sia possibile tenerlo in considerazione per non procedere alla richiesta di verifica preliminare . Grazie
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