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Ottobre 18, 2018
Procedura sanzionatoria art. 316 ter, comma secondo, del C.P.
Stato del quesito
VALIDATED
MateriaCommercio

Sono la responsabile dell'uff. procedure sanzionatorie dove convergono, ai fini dello svolgimento della procedura sanzionatorie prevista dalla Legge n. 689/81,  anche le violazioni amministrative, redatte da altre forze di polizia ma commesse nel Comune dal quale dipendo, dove l'Autorità competente è il Sindaco o la Regione Lazio, la quale, ai sensi della Legge regionale n. 30/94 , ha delegato al Sindaco tale incombenza. Recentemente la Guardia di Finanza ha accertato violazioni ai sensi dell'art. 316 ter, comma secondo del C.P., che prevede in questa fattispecie l'irrogazione di una violazione amministrativa. La stessa Guardia  di Finanza rimette i verbali al Sindaco per la procedura sanzionatoria considerando Autorità competente la Regione Lazio in forza di quanto suddetto. Il mio Settore ha verificato che tale competenza non è in capo alla Regione Lazio e quindi al Sindaco ma compete al Prefetto ai sensi di quanto precisato dal Consiglio di Stato con parere n. 2836  del 02/09/14 ed ha rimesso tutte la pratiche al Prefetto. Il Prefetto ad oggi non ha ancora deciso in merito sembra stia chiedendo altri pareri ma la Guardia di Finanza insiste nel considerare corretto il suo punto di vista e continua ad inoltrare a noi i verbali accertati. Vorrei in merito un voistro autorevole parere.