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Relativamente alla regola tecnica DM 19.08.96 (art. 2 e Titolo IX) inerente l'obbligo di produrre alle autorità competenti al rilascio della licenza di esercizio, nel caso di presenza di palchi e pedane in occasioni di spettacoli (temporanei) in luoghi all'aperto, la idoneità statica delle strutture allestite si richiede se tale idoneità debba essere attestata ogni qualvolta si monti il palco (oppure, come da risoluzione n. 03605 del 27.09.2002 del Ministero dell'Interno valida per gli allestimenti temporanei, la predetta certificazione possa essere ritenuta valida per due anni successivi e quindi non necessaria ogni volta rifarla) e chi è autorizzato a sottoscriverla e che requisiti debba avere. Sempre inerente l'idoneità statica si richiede se per idoneità si intende il soddisfacimento dei seguenti elementi:
1) presenza di certificazione del costruttore
2) attestazione di corretto montaggio
3) attestazione di avvenuto collaudo.
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