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Buongiorno, chiedo cortesemente il vostro parere in merito ad un aspetto dell’applicazione della procedura di cui agli articoli 318 bis e seguenti del D.Lgs n. 152/2006, introdotti dalla Legge n. 68/2015.
Qualora il contravventore abbia spontaneamente adempiuto per l’estinzione della contravvenzione e per far cessare eventuali situazioni di pericolo o la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose, il verbale di accertamento ed ammissione al pagamento in sede amministrativa deve essere notificato presso lo studio del difensore di fiducia precedentemente nominato dalla persona sottoposta ad indagini oppure utilizzando le modalità di cui al c.p.c. ovvero della Legge 689/1981?
Grazie.
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