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Marzo 13, 2018
Custodia veicolo a seguito violazione art. 193
Stato del quesito
VALIDATED

Si chiede conforto per la procedura adottata a seguito dell'accertamento della violazione all'art. 193 CDS.

Ad un conducente/proprietario di una vettura é stata accertata e contestata la mancanza della copertura asicurativa RCA auto obbigatoria, in quanto scaduta da tre mesi.

All'atto del sequestro amministrativo del veicolo ai fini della confisca, il conducente ha indicato la propria residenza per la custodia, quindi su sua indicazione si é proceduto a chiamare un carroattrezzi autorizzato per il trasporto. All'arrivo del carroattrezi il conducente non era in grado di provvedere al pagamento dello stesso, in nesun modo, nostante vari tentativi telefonici effettuati presso conoscentti per recuperare la somma necessaria all trasporto.

Dopo quasi un ora di vani tentativi gli agenti hanno proceduto al sequestro del mezzo con custodia presso azienda autorizzata.

Hanno poi contestato al conducente/proprietario la violazione all'art. 213 c. 2-ter, per RIFIUTO DI TRASPORTARE O COSTODIRE IL VEICOLO SEQUESTRATO, con conseguente ritiro della patente di guida per la sospensione da uno a tre mesi della stessa.

Sono sorte nei giorni successivi dei momenti di confronto, sulla corretta interpretazione della norma, facendo riferimento alla circolare del Ministero dell'Interno datata 01/08/2014.

Vi sarei grato del vostro cortese parere tecnico.

Grazie e buon lavoro.