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Questo comune, vista anche la L.R. Piemonte n. 9 del 02.05.2016, con Ordinanza sindacale del 27.04.2017, avente ad oggetto la disciplina degli orari di apertura e di esercizio delle sale giochi e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 TULPS, vieta anche l'apertura di sale gioco e SALE SCOMMESSE ex art. 88 a meno di 500 metri da luoghi sensibili (riferendosi a quelle NUOVE, in quanto quelle già aperte alla data di entrata in vigore della L.R. n. 9, possono ancora proseguire l'attività per qualche anno). Un tale rileva un bar, la cui ex titolare era anche autorizzata ex art. 88 per le scommesse ippiche. In data 27.11.2017 il nuovo titolare ottiene il rilascio dalla questura di nuova autorizzazione ex art. 88, a suo nome, nella quale è scritto, tra l'altro che "La presente autorizzazione è rilasciata…., fatte salve le limitazioni imposte da norme di leggi regionali,regolamenti comunali e in particolare, quelle inerenti alla collocazione di apparecchi a distanza dai luoghi sensibili". Questo comune intende diffidare all'aprire questa sala scommesse, visto il divieto imposto dall'ordinanza comunale. Il nuovo titolare ritiene di poter esercitare in quanto nel bar rilevato la vecchia titolare era già in possesso di autorizzazione art. 88. Possiamo procedere con la diffida?
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