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Maggio 30, 2017
Autorizzazione somministrazione di alimenti e bevande
Stato del quesito
VALIDATED
MateriaCommercio

Buongiorno sono il Comandate della Polizia Locale di (omissis). Pongo il seguente quesito allegando anche la comunicazione che è stata inviata ad un gestore di un pubblico esercizio in locazione da uno dei Comuni dell'Unione. 

 

OGGETTO: Comunicazione avvio procedimento decadenza dalla autorizzazione alla  somministrazione di alimenti e bevande.

In relazione alla attività di somministrazione di alimenti e bevande da lei svolta presso i locali di proprietà comunale siti in (omissis), allo scrivente ufficio risulta che la data di scadenza del contratto di locazione dei locali in questione era fissata al 30 aprile 2017 e non risulta depositato altro atto che legittimamente consenta l'occupazione dei locali.

Da tali elementi emerge la mancanza della effettiva disponibilità dei locali, per la quale, ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lett. e) della L.R. 6/2010, il titolo abilitativo decade. (Nota dello scrivente. L'art 76 coma 1 lettera a) recita:  Le autorizzazioni di cui all'articolo 69 sono revocate quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro due anni dalla data del suo rilascio o sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;

Pertanto, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 241/90, si comunica l'avvio del procedimento per la dichiarazione di decadenza dalla autorizzazione allo svolgimento dell'attività di somministrazione nei locali sopra individuati, precisando che:

•      amministrazione procedente: Unione dei Comuni della Valtenesi SUAP;

•      oggetto del procedimento: decadenza dalla attività di somministrazione di alimenti e bevande nei locali siti nel Comune di (omissis);

•      responsabile del procedimento: (omissis);

•      conclusione del procedimento: entro 30 giorni dal ricevimento della presente.

Si ricorda che la S.V. può intervenire nel procedimento e presentare memorie entro 10 giorni dal ricevimento della presente all’Ufficio Suap dell’Unione dei Comuni (omissis).

Nelle more del presente procedimento, l'esercizio della attività di somministrazione in questione risulta senza i prescritti requisiti e, pertanto, sanzionabile nelle forme e misure di legge.Cordialità.

 

DATI OGGETTIVI

Titolare di un contratto di locazione commerciale , regolato dalla L. 392/1978 c.c., terminato  naturalmente in data 30 aprile 2017, attualmente ancora in  possesso materiale dei locali in cui continua l’attività, in attesa di  probabile sfratto in sede civile che non è stato ancora avviato dala proprietà, con i canoni di locazione già corrisposti fino a luglio 2017, sta esercitando  il diritto di ritenzione dell’immobile per mancata corresponsione dell’indennità di avviamento ai sensi dell’art. 34 e 69 della suddetta legge (18 mensilità).

Ciò premesso, si chiede se nelle more sia possibile sanzionare il gestore della struttura perchè risulta senza i prescritti requisiti come viene indicato nella lettera di cui sopra.

Mi pare che l'art. 76 comma 1 lettera a) della Legge Regionale Lombardia n. 6/2010 non rientri nella fattispecie in trattazione.

Ritengo, a mio parere,  che prima di elevare la sanzione per manacanza dei prescritti requisiti si debba procedere alla revoca dell'autorizzazione.

Ringrazio per la risposta che mi vorrete dare e porgo distinti saluti.