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Febbraio 24, 2017
Disposizioni dalla Regione ad una Polizia Provinciale non in avvalimento
Stato del quesito
VALIDATED

La legge 56/14 ha stabilito le funzioni fondamentali rimaste alle Province.

Le Regioni con successive proprie leggi hanno stabilito la riorganizzazione di tutte le altre funzioni non fondamentali.

La Regione Abruzzo ha stabilito con la legge regionale n. 32/2015 che,tra le altre, le funzioni in materia di caccia e pesca,protezione della flora e fauna,tutela ambientale,passassero dalle Province alla stessa Regione.

Con delibera di Giunta regionale n. 670/2016 sono stati recepiti gli accordi tra la Regione e le province per il passaggio,tra le altre, delle funzioni sopra indicate. Nella stessa delibera e negli accordi è previsto che le attività di vigilanza e controllo connesse alle funzioni oggetto del trasferimento(funzioni di tutela ambientale,funzioni in materia di caccia e pesca nelle acque interne,funzioni in materia di protezione della flora e fauna) sono esercitate dalla Regione avvalendosi del personale delle polizie provinciali,non oggetto di individuazione da parte delle rispettive province per le attività di vigilanza e controllo connesse alle proprie funzioni fondamentali.

Nella Provincia di Pescara, tutto il personale di Polizia Provinciale rimasto è stato individuato per l'esercizio delle attività di vigilanza e controllo in materia di funzioni fondamentali.

Fatte queste premesse e allegati due provvedimenti delle regione abruzzo, può la Regione dare disposizione in materia di vigilanza e controllo al personale della polizia provinciale non in avvalimento?

La polizia provinciale che si occupa solo delle attività di vigilanza e controllo nelle funzioni fondamentali deve continuare la vigilanza e controllo anche in materia di caccia(e pesca) (funzioni non fondamentali) ai sensi dell'art. 19 legge 157/92 e con la specialità dell'art.27 1° comma lett. a), oppure genericamente ai sensi del 2° comma dello stesso art. 27, legge 157/92?

Grazie e buon lavoro.