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Ai sensi della L. 94/2009, nei casi di indebita occupazione suolo pubblico il Sindaco per le strade urbane può ordinare il ripristino immediato dei luoghi a seguito trasmissione del verbale di accertamento da parte dell'agente accertatore. Considerato il caso di presenza sul suolo pubblico di cassonetti per la raccolta di abiti usati non autorizzati, è legittimo, a seguito accertamento di cui sopra, dopo l'inottemperanza a quanto disposto dall'ordinanza del sindaco rimuovere i manufatti? Se si quale norma vi si richiama per la rimozione visto che l'art. 211 cds sui intende superato dalla L. 94/2009 e la stessa non menziona la rimozione? In caso di rimozione a spese del proprietario è possibile rottamare i manufatti non ritirati quale prescrizione dell'ordinanza?
Saluti.
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