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Regione Lombardia. L.r. 31/2008 – Agriturismo. Un azienda agrituristica fa pervenire al S.U.A.P. del Comune segnalazione certificata di cessazione dell’attività di agriturismo relativa alla sola parte di agri campeggio (attività adiacente all’Azienda agrituristica svolta in un prato e già sanzionata in precedenza per superamento dei limiti consentiti). A seguito di controlli della Polizia Locale si accerta che nonostante la S.C.I.A di cessazione tale attività di agri campeggio continua, peraltro in violazione alle norme del T.U.L.P.S. omettendo di registrare le persone alloggiate. Si procede quindi con segnalazione di reato per la parte di violazione penale, art. 109 del T.U.L.P.S. e notifica di verbale amministrativo di cui all’art. 163 comma 1 della l.r. 31/2008; tale comma prevede anche di disporre il divieto di prosecuzione dell’attività da parte del S.U.A.P. Il dubbio che ci sorge a questo punto è il seguente: l’ordinanza di divieto di prosecuzione dell’attività dovrebbe riguardare sola la parte sanzionata relativa all’agri campeggio di cui alla comunicata cessazione e successiva verbalizzazione o invece di tutta l’azienda agrituristica (e quindi anche la parte di ristoro e alloggio che è separata dall'agricampeggio ma fa parte della stessa Autorizzazione S.C.I.A. presente in Comune)? Grazie per la collaborazione.
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