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Alcuni regolamenti di polizia urbana prevedono per alcune specifiche violazioni la possibilità, in alternativa al pagamento della sanzione pecuniaria, di eseguire lavori volontari di interesse pubblico vantaggiosi per la collettività quali pulizia di strade e/o aree pubbliche per quantità corrispondenti se non superiori alla sanzione pecuniaria. Questi regolamenti richiamano alcune norme quali il baratto amministrativo (legge 11 novembre 2014 n.164) nonchè altre norme quali l’art. 1, comma 1 bis della Legge 14 gennaio 1994 n. 20, come modificato dalla Legge 20 dicembre 1996 n. 639. L''ammissione a questi lavori avviene previa richiesta del soggetto e ad ogni ora viene dato un valore (es. 8 o 10 euro, che concorrerà in base al numero di ore lavorate in correlazione con l''entità della sanzione all''estinzione totale dell''obbligazione dovuta. Considerato che ai sensi dell''art. 16 della legge 689 del 1981 è la giunta competente a decidere un importo diverso per il pagamento in misura ridotta nel rispetto del minimo e massimo edittale, chiediamo se è possibile con delibera di giunta comunale prevedere questi lavori di pubblica utilità in luogo del pagamento della sanzione pecuniaria, stabilendo chiaramente nel dettaglio le modalità.
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