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Esercizio non autorizzato di attività di cava – Legge Regionale Calabria 5/11/2009 n.40 e Regolamento Regionale n. 3/2011 di attuazione della stessa, così come modificato con R.R. n. 12 /2012 e R.R. n. 7/2015
Considerato che a seguito di sopralluogo congiunto della Polizia Municipale con l’ufficio tecnico comunale è stata accertata un’attività di cava con autorizzazione scaduta, si chiede un parere circa la competenza ad emettere la sanzione amministrativa prevista dall’art. 53 comma 1 lett. a) della citata legge, precisamente se debba essere irrogata dall’ufficio tecnico o dalla polizia municipale.
Considerato, altresì, che la citata norma prevede che la sanzione amministrativa è di ammontare compreso tra il doppio e il triplo del valore commerciale del materiale abusivamente estratto, non conoscendo la situazione della cava al momento della scadenza dell’autorizzazione, in quanto non in possesso, neanche in data prossima, del computo analitico dei volumi estratti, si chiede un parere circa la possibilità di utilizzare come valore i quantitativi (o gli importi) dei materiali venduti, che in teoria possono non coincidere con quelli estratti.
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