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Una strada comunale urbana di classe E è oggetto di intervento di allargamento a seguito del quale si avrà una larghezza complessiva di ml 9,00. La strada si configura come via principale di collegamento delle frazioni con il capoluogo comunale (in origine era una strada statale, poi passata alla Provincia e solo recentemente, a fine 2014, è stata acquisita quale strada comunale, sempre mantenendo la caratteristica di strada di collegamento tra le frazioni e il capoluogo). Detto che su un lato della strada sarà realizzata una banchina di ml 1.5 a protezione degli accessi laterali, è stato ipotizzato di prevedere, sul lato opposto, degli stalli di sosta di larghezza ml 2,50 (in tal modo si formerebbero due corsie da ml 3.00). Questo ufficio è stato chiamato ad esprimere un parere in merito a tale soluzione.
In proposito, a prescindere da possibili considerazioni discrezionali circa la qualità della strada interessata e precisato che questo Comune non è in obbligo di adozione del Piano Urbano del Traffico, si ritiene che la previsione di NUOVI stalli di sosta sulla carreggiata della strada in questione possa avvenire solo separando i movimenti veicolari e pedonali dalle soste veicolari (rif. Punto 3.1.3 e Punto 1.3 Allegato – Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico S.O. n. 146 del 24.06.1995).
Tale previsione è supportata anche dall’articolo 2 del Codice della Strada laddove vengono definiti la FASCIA DI SOSTA LATERALE e il PARCHEGGIO.
Le sopra citate direttive ministeriali riportano che la sosta sul margine della strada (quindi non separata dal movimento veicolare), è consentita sulla strada locale (F) dove non è ammessa la circolazione dei mezzi di trasporto pubblico collettivo (rif. Punto 3.1.1).
Stante tali indicazioni, si chiede se vi siano disposizioni diverse che, per la strada in questione, consentano di realizzare area di sosta lateralmente alla carreggiata, senza separazione dal movimento veicolare e senza la relativa corsia di manovra.
Si ringrazia.
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