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Gentile Redazione,
con la presente sono a porgervi i seguenti quesiti:
1.è giunto ricorso a verbale di violazione relativo a superamento dei limiti di velocità ex art. 142 comma 8, senza contestazione immediata, avvenuto con rilevatore di velocità mobile nella disponibilità degli agenti, in data 29/05/2015 e notificato in data 12/06/2015: nel ricorso si eccepisce la mancata taratura del rilevatore di velocità con richiesta di annullamento del verbale in riferimento alla Sent. Corte di Cassazione n.113/15 depositata in Cancelleria il giorno 18/06/2015; da quanto suesposto si evince che la Sentenza della Cassazione 113/15 è stata depositata in Cancelleria il giorno 18/06/2015 e quindi in data successiva sia all'accertamento della violazione (29/05/2015) che a quella della notifica del verbale (12/06/2015).
Sono a chiedervi se gli effetti di tale sentenza sono retroattivi e quindi inficiano gli accertamenti di violazione avvenuti in data antecedente alla pubblicazione della Sentenza e per giunta anche notificati in data precedente.
2.nel verbale in questione è indicato il Prefetto presso il quale è possibile fare ricorso (Cuneo) ma il ricorrente (tramite studio legale) ha inviato al Comando scrivente il ricorso con preghiera di trasmissione ad un'altra Prefettura (Asti): è corretto inviare come da richiesta formale alla Prefettura "sbagliata" le controdeduzioni al ricorso eccependo l'incompetenza della stessa e chiedendo la conferma del verbale?
Ringraziandovi per la collaborazione si porgono distinti saluti.
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