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Nel mio comune una cooperativa sociale onlus, proprietaria di un immobile, ha dato alloggio ad alcuni profughi di diverse nazionalità, secondo le indicazioni della Prefettura di Brescia. Considerato che l'unica comunicazione pervenuta al comune è arrivata a mezzo pec solo dopo 20 giorni l'insediamento, il Sindaco chiede al Comando PL di emettere sanzione ex art. 7 TU D.lgs 286/1998. In qualità di Responsabile del Servizio mi sono riservato di procedere per inopportunità della sanzione perchè le autorità di pubblica sicurezza provinciali e nazionali (organi preordinati al comune quali Prefetture, Questure e Ministeri) erano già a conoscenza dei dati degli alloggiati. La stessa Questura di Brescia ha disposto il trasferimento dei cittadini stranieri dal sito di Toscolano Maderno a quello di Cazzago inviando comunicazione alla cooperativa. Se vi è ritardo nella comunicazione è piuttosto della Questura o della Prefettura, che fra l'altro, a tutt'oggi non hanno comunicato nulla al comune. L'art. 20 del citato testo unico pone deroga a tutte le norme in esso contenute qualora vengano adottate misure straordinarie di accoglienza da parte del Consiglio dei Ministri o di altro Ministero coinvolto. Questa situazione rispecchia, socondo vo, la situazione prospettata?
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