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il suap ha emesso ordinanza di cessazione immediata del karaoke ad un pubblico esercizio, poichè ARPA a seguito di esposto di alcuni residenti aveva rilevato il superamento dei limiti sonori. La predetta ordinanza, tuttavia, non conteneva alcun riferimento a sanzioni in capo al gestore in caso di inottemperanza , che a mio parere doveva essere così indicata: l'inottemperanza al presente ordine, costituendo violazione a prescrizione, imposta nel pubblico interesse, ai sensi dell'art. 9 del T.U.L.P.S. R.D. 18.06.1931 n. 773, dall'autorità locale di pubblica sicurezza , dovrà essere sanzionata ai sensi dell'art. 17 bis del medesimo T.U., che prevede il pagamento della sanzione amministrativa da _ 516,00 a _ 3.098,00. Quanto sopra, dando atto che l'accertamento della violazione, a norma dell'art. 17 ter comma 3° dovrà comportare altresì l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività, per un periodo non superiore a tre mesi. " Solo nelle premesse veniva citato genericamente "visto l'art.9 del T.U.L.P.S. " ma nullaltro nel dispositivo
Infatti poichè la violazione all'ordine imposto avveniva durante la notte anche i Carabinieri rilevavano l'assenza delle indicazioni previste dalla norma, sollevando perplessità circa la possibile applicazione delle sanzioni .
Ciò posto si chiede conoscere il vostro parere circa l'assenza delle diciture sopra menzionate nel corpo dell'atto, se di fatto comporti l'impossibilità ad applicare le sanzioni predette, anche a fronte dell' accertamento d'inottemperanza verbalizzato dai CC, generando un possibile varco nella procedura che potenzialmente esponga il Comune a pretese risarcitorie in caso di chiusura del locale.
Grazie
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