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Presso un esercizio pubblico veniva accertato per il periodo dal 17/01/2013 (entrata in vigore del D.M. 7/01/2013 pubblicato Gazz. Uff. n. 14 del 17/01/2013) al 11/02/2014 che il titolare non ha provveduto ad identificare regolarmente i clienti soggiornanti con la compilazione e l'inoltro delle schede alloggio clienti. Si aggiunge che il soggetto non risulta essere registrato presso la banca dati "ALLOGGIATIWEB" della Polizia di Stato. Nel periodo descritto sono stati accertati n. 189 persone/gruppi/famiglie alloggiate. Sono state emesse ricevute/fatture regolari.
La nostra legge provinciale sugli esercizi pubblici prevede una sanzione amministrativa per la violazione dell'obbligo della comunicazione della clientela alloggiata.
Si chiede ora se, nel caso concreto, la sanzione amministrativa debba essere moltiplicata per ogni persona/gruppo/famiglia alloggiata (ossia per 189) oppure se sia possibile applicare l'art. 8 della L 689/1981 contestando una sanzione amministrativa aumentata fino al triplo.
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