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Luglio 30, 2014
ART. 193. Custodia Veicolo
Stato del quesito
VALIDATED

Buongiorno, la settimana scorsa questo comando inoltrava il presente quesito a un dirigente della Prefettura:
"a seguito di Vostre disposizioni inviate con Prot. nr. 837/RC/DEP ( notifica invito assunzione custodia entro 10 giorni) siamo a chiedere : nel caso di sequestro ai sensi dell'Art. 213 quale sanzione accessoria per violazione all'Art. 193/2° c CDS (mancata copertura assicurativa) capita spesso che l'autore della violazione ovvero il proprietario del veicolo non abbiamo i soldi (liquidi o altro poiché indigenti) necessari per assumere la custodia del veicolo (necessita chiamare il carro attrezzi per portare il veicolo c/o il luogo di custodia e qualora il luogo non sia di proprietà c/o una depositeria e pagarne il deposito); in tale caso, che non appare contemplato nella casistica delle norme che stabiliscono di chi NON puo' assumere la custodia, come è giusto comportarsi:considerare la mancanza dei requisiti economici come un rifiuto con l'applicazione dell'Art. 213 comma 2 ter (ritiro patente per sospensione + 1.818,00 euro di sanzione amministrativa) oppure affidare il veicolo al custode acquirente per mancanza dei requisiti dei soggetti di cui all'Art. 196 con la notifica dell'avviso dell'obbligo di assunzione della custodia entro 10 giorni?"
QUESTA LA RISPOSTA AVUTA:Gentile Comandante,io mi rifarei in primis al testo di legge e alla circolare Del Ministero dell'interno 21.09.2007n. 300/26711. Mi faccia sapere come procederà.
Ora chiedo un vostro illuminato parere. Grazie