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Nelle more dell'atteso decreto interministeriale, ci sono pareri discordanti in merito alla destinazione dei proventi delle sanzioni ex art. 142 cds nei casi in cui non operi la ripartizione con enti proprietari diversi dall'ente accertatore. Quale quota occorre destinare alle finalità indicate al comma 12-ter dell'art. 142? Gli interi proventi delle violazioni dell'art. 142 (interpretazione a cui propendo) oppure il 50% ex art. 208, c. 4? Il comma 12-ter fa riferimento a "somme derivanti dall'attribuzione delle quote".
Nel
parere n. 2144 del 08/05/2013 il Ministero dei Trasporti in ordine a quesito inerente la corretta interpretazione dell'art. 142, c. 12 bis, cds afferma che "In base alla formulazione vigente del secondo periodo del comma 12-bis dell'art. 142 del Codice della Strada che stabilisce che le disposizioni del primo periodo del medesimo comma non si applichino alle strade in concessione, discende che per tali strade la ripartizione dei proventi tra Ente proprietario ed Ente da cui dipende l'organo accertatore non si debba applicare. Pertanto per i proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento sulle strade statali delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui al citato comma 12 bis, si deve applicare la disciplina generale contenuta nell'art. 208, c. 1, del Codice della Strada".
La
bozza di relazione dello schema di decreto pubblicata su www.poliziamunicipale.it distingue i proventi derivanti dall'accertamento di violazioni dei limiti massimi di velocità ex art. 142, c. 12-bis, dai proventi derivanti dall'accertamento di tutte le altre violazioni del cds. Dalla specificazione di cui al punto 2.1 relativa alle lettere A, B, C si capisce che nei proventi dell'art. 142, c. 12-bis, rientra il totale dei proventi da autovelox da destinare alle finalità del c. 12-ter, mentre solo per i proventi delle altre violazioni (diverse dall'art. 142) pare operare la destinazione ex art. 208, c. 4, e quindi anche la relativa quota del 50%.
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