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Come si coordinano le novità sulle modalità di comunicazione cessione fabbricato del 2012 con l'art. 7 del Testo Unico sull'immigrazione.
A mio parere rimane solo l'obbligo di comunicare l'ospitalita dello straniero (extracee), per cui negli altri casi previsti dall'art. 7 ("cede la proprietà o il godimento di beni immobili) qualora il contratto venga registrato non c'è bisogno della comunicazione cessione fabbricato in quanto è la stessa Agenzia delle entrate che trasmette telematicamente la documentazione alla QUESTURA;
Oppure l'art. 7 si pone come norma speciale (in quanto non si parla dei 30 giorni – di uso esclusivo ) rispetto alla normativa antiterrorismo. In poche parole se viene ceduto in vendita-locazione o comodato un immobile ad uno straniero (extracee) con contratto registrato (anche di durata inferiore ai 30 giorni)rientro nello modifiche di cui sopra o devo ancora presentare la cessione di fabbricato alle Autorità Locali di PS.?
Grazie
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