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I lavoratori devono sottoporsi alla visita medica presso il medico competente ai sensi del T.U. sulla sicurezza del lavoro art. 20 comma 2° lettera ì) del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Qualora un lavoratore si rifiuti di sottoporsi a visita medica incorre nella sanzione prevista dall'art. 59 comma 1° lettera a) del sopra richiamato T.U. che prevede l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro.
Nel caso in cui un Funzionario di vigilanza non vuole sottoporsi alla visita, dopo l'informativa di rito all'A.G., fino alla definitiva pronuncia, come il datore di lavoro (Il Comandante/Dirigente) può e/o deve impiegarlo, atteso che si disconosce l'idoneità alla specifiche mansioni e non si ha alcun precedente referto medico che lo riguardi, poichè era distacacto presso altro Ente.
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