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L'art. 21, comma 2, della Legge Regionale della Lombardia n. 6 del 02.02.2010 – Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere – stabiisce che il commercio in forma itinerante è svolto ………, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, ……
Un'ordinanza del 09/10/2010 in vigore nel Comune, stabilisce che comunque, riguardo al commercio in forma itinerante, non è consentito occupare l'area per più di un'ora.
Domanda: nel caso in cui l'operatore commerciale entro l'ora non riesca a servire tutti i clienti, deve mandarli via rinunciando a servirli o può proseguire ad occupare l'area comunque sino a quando a servito anche l'ultimo dei clienti?
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