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Scrivo da un Comune di quasi 6000 abitanti nell'entroterra di Savona, vorrei sottoporvi queste normative della Regione Liguria per sapere come bisogna comportarsi.
L'art. 28 comma 4 della Legge Regionale 2.1.2007 n. 1 "Testo unico in materia di commercio"stabilisce che:
"In assenza del titolare dell'autorizzazione o dei soci d'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito affidare la conduzione dell'attività ad un preposto o ad un dipendente per un massimo di quattro mercati.
Qualora l'assenza dovesse durare per un periodo maggiore il titolare dovrà nominare un rappresentante che deve essere in possesso dei requisiti di cui agli art. 12 e 13." (Trattasi dei requisiti morali e professionali di accesso e d'esercizio delle attività commerciali).
N.B. questo comma è stato così sostituito dall'art. 15, comma 2, L.R. 12 agosto 2011,n. 23. Il testo originario era così formulato:
"4. In assenza del titolare dell'autorizzazione o dei soci l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito esclusivamente a dipendenti o collaboratori familiari purché in possesso dei requisiti di cui agli art. 12 e13".
Il comma 5 del medesimo articolo dispone:
"Nell'ipotesi di cui al comma 4, dovrà essere prodotta ed esibita, a richiesta degli incaricati del Comune, apposita autocertificazione del titolare che comprovi il rapporto con il sostituto e il possesso dei requisiti di cui agli art. 12 e 13."
Inoltre l'art. 143 comma 2 del medesimo Testo unico prevede:
"In caso di assenza del titolare, l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza la qualifica di dipendente o collaboratore familiare o senza il possesso dei requisiti previsti dall'art. 12 e, ove richiesti, di quelli di cui all'articolo 13, è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 ad euro 1.500.Tale sanzione è irrogata al titolare dell'autorizzazione."
Domande:
Se si presenta alla "spunta" una persona, munita di autorizzazione commerciale intestata ad altra persona, dichiarandosi familiare, dipendente o preposto ma senza avere autocertificazione del titolare dell'autorizzazione che comprovi questo rapporto e/o autocertificazione che dichiari il possesso dei requisiti di cui all'art. 12 e 13, può ottenere il posteggio per un massimo di quattro mercati?
Quattro mercati sono da intendersi in un anno o, dopo una presenza del titolare, riparte il conteggio per altri quattro mercati?
Se l'autorizzazione permanente per l'attività di commercio su area pubblica è rilasciata, supponiamo, al marito, questo può essere sostituito dalla moglie in grado di dimostrare la sua iscrizione all'INPS come coadiutrice o dipendente ma senza delega del titolare e senza limitazione del numero dei quattro mercati?
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