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Il titolare di una ditta di trasporti ha chiesto all''Ufficio comunale Tributi la regolarizzazione di un accesso carrabile realizzato negli anni 1980. La strada interessata dalla richiesta è provinciale e transita dentro il centro abitato di una piccola frazione del nostro Comune (inferiore a 10.000 abitanti). L'Ufficio Tributi ha pertanto chiesto il nulla osta all'Ente proprietario della Strada, che ha risposto che, nulla osta, a condizione che la nostra Polizia Municipale autorizzi in deroga le distanze ai sensi dell'articolo 46 co. 6 del Regolamento di esecuzione del CdS. Si chiede pertanto un Vostro parere circa l'interpretazione del predetto comma e precisamente quando viene citato …….. per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento ….. significa che gli stessi dovevano essere già autorizzati al momento dell'entrata in vigore del DPR 495/92 OPPURE il Comune può autorizzare le distanze inferiori tenendo conto che gli accessi carrabili erano già esistenti in quanto realizzati nel 1980 anche se formalmente non avevano un'autorizzazione??? Se possibile si prega di citare tutti i riferimenti normativi, sentenze in merito e tutto quanto riteniate utile per la definizione della vicenza, tendo conto che qualora non fosse possible autorizzare in deroga quanto previsto dal 'art 46 co. 6 dovremmo procedere con un diniego. Sarebbe molto gradito se fosse disponibile un modello di tale diniego. Si ringrazia per la preziosa collaborazione.
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