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In un condominio su tre piani con otto appartamenti sono dislocati:
-) al piano terra e parte ed in un appartamento del piano primo la locale stazione dei Carabinieri, con un proprio specifico accesso;
-) al secondo piano, in corrispondenza con i locali della stazione dei CC., una comunità penale per minore che attualmente ospita 12 minori (oltre sedici anni) profughi dell'Eritrea;
-) nel resto delle uu.ii. privati cittadini.
Più volte ci viene segnalato dai condomini (privati cittadini) la precaria situazione vissuta a causa dei continui litigi tra i minori della comunità.
Premesso che ci troviamo in Regione Campania, si chiede:
-) se è consentito che una comunità per minori possa essere autorizzata ad esercitare la propria attività in un condominio privato, il quale presenta un unico ingresso costituito dalla scala condominiale, senza una scala esterna di sicurezza, che serva per lo meno la citata comunità per minori;
-) quali requisiti amministrativi, tecnici ed eventualmente in materia di prevenzione incendi, di sicurezza e di assistenza vera e propria (operatori socio sanitari educatori etc) dovrebbe avere tale comunità, anche ai fini della tutela e dell'integrità dei minori ivi alloggiati;
-) quali provvedimenti intraprendere in riferimento alla eventuale mancanza dei requisiti previsti;
-) su quale organo di polizia o ispettivo (ASL, Ispettorato del lavoro etc) ricade la competenza alla verifica ed al controllo di tale comunità;
-) infine su chi ricade la competenza ad adottare eventuale provvedimenti interdittori.
Ringraziando anticipatamente si inviano cordiali saluti.
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