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Si chiede parere sull'organizzazione sagre, fiere, ecc in particolare su: 1) se sia ancora dovuta da parte dell'organizzatore ( e/o) utente la compilazione anche della scia sanitaria ai fini della registrazione ex art. 6 reg. 852/2004 dopo che l'art.41 d.l 2012 n°5 ha previsto la sola segnalazione certificata di inizio attività senza asseverazioni 2) se sia sufficiente presentare la scia temporanea dell'organizzatore con l'autocertificazione sul possesso dei propri requisiti morali e degli altri operanti all'interno dei chioschi, senza che questi ultimi vi siano tenuti singolarmente.
Più esaustivamente, riguardo il primo aspetto, dunque, l'art. di seguito prevede che:
Art. 41 Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande
1.L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dal comma 6 dell'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
Sicchè, alla luce della normativa suddetta, l'organizzatore ( o altro soggetto) inoltra la scia per la somministrazione temporanea. Tuttavia l'asp ritiene, al contrario, che lo stesso richiedente debba anche compilare la c.d. scia sanitaria al fine di procedere alla registrazione di cui all'art. 6 del regolamento CEE 852/2004, al quale peraltro allegare una serie di documentazione es. ciclo produttivo ecc.. ( diversamente peraltro non viene accettata).
Il responsabile del procedimento dell'ufficio, viceversa, anche sulla base delle rimostranze dei richiedenti, sostiene che l'ufficio non può più chiedere la compilazione anche di una ulteriore scia sanitaria, con addirittura ulteriori allegati ( ciclo di produzione ecc..) fermo restante che durante l'attività sia necessario il rispetto delle norme igienico sanitarie previste dal regolamento 852/2004. Ciò in virtù, appunto, del decreto 147/2012 art. 41 poi convertito in legge, che prevede ormai l'inizio della attività con la sola presentazione di una scia senza asseverazioni o altri appesantimenti burocratici. L'utente non può dunque più essere "costretto" a compilare presso lo sportello unico un ulteriore modello di scia sanitaria predisposto dall'asp per la registrazione e per di più con una serie di richieste in allegato, pena il diniego dell'attività nei successivi 30 giorni. Semmai, sostiene il responsabile del procedimento, l'ente, sulla base della dichiarazione di attività temporanea, può mettere a conoscenza l'asp della manifestazione per gli opportuni controlli.
Invece l'Asp, in disaccordo, non fa propria la comunicazione dell'ente sull'avvenuta presentazione della sola scia per lo svolgimento dell'attività temporanea, in quanto, ritenendo come sopra specificato che anche nei casi disciplinati dal summenzionato art.41 debba essere compilato il modello di scia sanitaria finalizzata alla registrazione, risponde " manca il modello da compilare a cura dell'utente predisposto relativamente alla registrazione di cui all'art. 6 reg.852/2004".
Riguardo il secondo aspetto, ovvvero chi debba presentare la scia in caso di organizzazione affidata ad un solo soggetto, l'ufficio ritiene altresì che sia sufficiente la scia temporanea dell'organizzatore con eventualmente allegato l'elenco dei somministratori, e una dichiarazione dello stesso organizzatore ( o delegato) sul possesso dei requisiti morali anche degli utilizzatori dei chioschi, in quanto sarebbe alquanto farraginoso ed i tempi spesso non lo consentono, chiedere per ogni chiosco la compilazione di scia per attività temporanea ( senza fare menzione anche della scia sanitaria ai fini della registrazione per ognuno dei partecipanti).
Si chiede parere in merito rispetto alla suddetta organizzazione e, se possibile, adeguata modulistica o scheda operativa.
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