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Nel caso di violazioni ad ordinanze comunali e regolamenti comunali il minimo edittale è di 25 euro e il massimo edittale di 500 euro. Quindi le ordinanze e regolamenti non possono prevedere sanzioni con minimi e massimi edittali diversi? Ovvero nell'emanazione di una ordinanza sindacale/dirigenziale o di un regolamento il sindaco/dirigente o il consiglio comunale decidono di stabilire dei minimi e massimi all'interno dei 25 e 500 euro? La giunta può però andare in deroga a questi limite minimo e massimo imponendo una sanzione a cifra fissa ( alla quale non s'applica il principio di un terzo del massimo in assenza del minimo) entro il limite dei 25 euro e 500 euro? Nel caso di insozzamento della pubblica via la sanzione prevista da regolamenti ed ordinanze comunali non può essere inferiore a 500 euro? Quindi in questo caso l'ordinanza sindacale/dirigenziale o il regolamento comunale approvato dal consiglio comunale devono prevedere un minimo ed un massimo calcolato in modo tale che il terzo del massimo o il doppio del minimo se più favorevole diano un cifra di almeno 500 euro. Qualora invece intervenga la giunta questa fisserà la sanzione ad almeno 500 euro ( come cifra fissa) oppure dovrà imporre una sanzione di 1500 euro per poi applicare la regola del terzo del massimo per arrivare a 500 euro?
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