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La Regione Sicilia ha recepito la Legge 287/91 che disciplina l'attività degli esercizi pubblici. Inoltre, la Regione con la L.R. 18/95 ha disciplinato l'attività di vendita su area pubblica in forma itinerante e a posto fisso nonché l'attività di somministrazione ad essa connessa.
In questi ultimi anni nel Comune, durante il periodo estivo, sono numerose le richieste per l'apertura di lidi balneari stagionali su area demaniale. Tali esercizi oltre alla normale attività balneare svolgono anche la somministrazione di alimenti e bevande e la sera trattenimento danzante e musicale.
Il Comune nell'emissione delle autorizzazioni cita sia la normativa sui pubblici esercizi che quella sul commercio ambulante su area pubblica.
Da qui la difficoltà nella applicazione delle sanzioni in caso di attività non autorizzata. Si richiede se, a Vostro parere, l'attività svolta di somministrazione di alimenti e bevande, su area demaniale, debba essere sanzionata ai sensi della Legge 287/91 (come esercizio pubblico) o ai sensi della L.R. 18/95 (come attività su area pubblica in forma ambulante a posto fisso).
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