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Premesso che, a seguito esposto, veniva accertato il deposito di un notevole quantitativo di pneumatici usati in un fabbricato ad uso agricolo ancora nel novembre 2011.
L'immobile, di proprietà di una immobiliare, risultava locato ad una ditta di commercio all'ingrosso di pneumatici.
Veniva redatta ordinanza sindacale a carico dell'attuale proprietario del terreno e del titolare della ditta (non ho trovato riscontro in merito alla notifica del provvedimento) per il ripristino dei luoghi e congiuntamente (nella stessa ordinanza) si ingiungeva il pagamento di _. 600,00 ai sensi dell'art. 255 D. Lgs. 152/2006 nel maggio 2012.
Subentrato da poco, dovendo comunque intervenire per definire la problematica, volevo chiedere un Vs autorevole parere sul come affrontare la situazione.
Visto il tempo trascorso e la procedura attuata (non vedo il coinvolgimento del proprietario dell'immobile in questa fase), vorrei intervenire "ex novo" con un nuovo sopralluogo e, nel caso la ditta fosse ancora esistente (intestatario cittadino romeno che sembra non più risiedere in Italia), visto lo stato dei pneumatici tale da potersi considerare fuori uso, procedere ad una ulteriore verifica congiunta con personale dell'Arpav (per la giusta classificazione del rifiuto), ufficio ambiente del Comune e titolare della ditta.
Constatata la presenza dei pneumatici e accertato lo stato di "fuori uso", procedere:
– Prima ipotesi, titolare ancora reperibile
1) Al sequestro preventivo dell'area previa comunicazione all'indagato (titolare della ditta affittuaria) della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia;
2) Alla stesura della notizia di reato ai sensi art. 256 c. 1 D.Lgs 152/2006 a carico del locatario dell'immobile;
3) Segnalazione UTC per cambio destinazione d'uso dei locali;
4) Avvio procedimento per rimozione dei rifiuti e successiva ordinanza sindacale (di competenza di questo ufficio o ufficio ambiente?).
– Seconda ipotesi titolare non più reperibile
Quale responsabilità può essere addebitata al proprietario? È esatto procedere nei suoi confronti per la rimozione dei rifiuti, previa comunicazione di avvio procedimento e successiva ordinanza sindacale (a tal proposito di chi è la competenza in merito all'ordinanza, del Sindaco o del funzionario ufficio ambiente?).
In attesa di riscontro colgo occasione per porgere distinti saluti.
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