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Premesso:
-Che L'art. 2 del D.P.R. 04/04/2001, n° 235 prevede che i circoli privati, aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell'Interno, possono somministrare e vendere alimenti e bevande esclusivamente ai loro soci, presentando una denuncia di inizio attività ( oggi SCIA) al Comune nella quale dichiarano:
a) … omissis, b) .. Omissis, c) .. Omissis, d) . omissis,
e) che il locale, ove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero degli interni ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge (la n° 287/91) ed in particolare di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia.
-Che il comma 2 dell'art. 64 del D.Lgs. n° 59/2010 .. conferma quanto previsto dal D.P.R. n° 235 /2001;
-Che il tenore dell'art. 86 TULPS conferma le disposizioni che assoggettano i circoli privati che effettuano la somministrazione ai criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. 17/12/1992 n° 564 e s.m.i. ed in particolare:
i locali di somministrazione non devono avere accesso diretto dalla pubblica via;
non deve essere visibile dall'esterno nessuna indicazione riferita all'attività di somministra-zione che si svolge all'interno;
non è mai consentito di effettuare la somministrazione al di fuori dei locali individuati.
Ciò premesso, si chiede:
E' possibile che un circolo privato, la cui sede è stata individuata in un modulo abitativo (container) installato con una autorizzazione urbanistica provvisoria in un'area aperta al pubblico, possa iniziare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai soli soci ?
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