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Il comma 538 della Legge 228/12 stabilisce che: " Il soggetto a cui viene notificato un atto di riscossione o un atto di procedura cautelare o esecutiva può chiedere la sospensione della riscossione e l'eventuale annullamento in autotutela dell'atto stesso nei seguenti casi: 1) prescrizione o decadenza del credito, precedente alla data di presunta asecutività dell'atto di riscossione; 2) provvedimento di discarico ad opera del creditore 3) sospensione amministrativa concessa dal creditore 4) sospensiono giudiziale, o sentenza, emesse in giudizio in cui "il concessionario" nonabbia preso parte; il riferimento al concessionario va inteso nei confronti di qualsiasi soggetto incaricato della riscossione in regime di concessione, non limitato all'agente della riscossione; 5) pagamento, riconducibile al provvedimento di riscossione(ingiunzione o iscrizione a ruolo), eggettuato prima della formazione del medesimo; 6) qualunque ulteriore causa di inesigibilità.
Considerato che la dicitura del punto n. 6 "qualsiasi causa di inesigibilità" appare molto generica, si chiede quali criteri si possono utilizzare per ritenere idonea la richiesta di sospensione della procedura di riscossione.
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