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La responsabilità del proprietario di un terreno (recintato) riguardo un accumulo di rifiuti speciali e pericolosi( NELLA FATTISPECIE AMIANTO) sullo stesso fatto da ignoti si configura solo nel caso in cui le violazioni di cui all'art. 192 del D. Lgs. 152/06 siano allo stesso imputabili a titolo di dolo o colpa.
L'ordine di rimozione da parte del Sindaco puo' essere adottato nei confronti del proprietario del terreno (obbligato solidale), al qualei tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.
Si richiede VS autorevole parere
1. sulle modalità di affettuare accertamenti da parte della Polizia Municipale "in contradittorio con i soggetti interessati", ovvero se esiste nei vostri archivi un modello di verbale di accertamento effettuato in contraddittorio con i soggetti interessati(proprietario terreno)
2. se gli agenti operanti, nella comunicazione alle autorità amministrative competenti (sindaco e dirigente competente) debbano esprimere parere sulla configurabilità del dolo o della colpa in capo al proprietario del terreno.
Distinti saluti
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