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Marzo 5, 2013
Come procedere per dimostrare la colpa del proprietario del terreno ai fini rimozione rifiuti
Stato del quesito
VALIDATED

Personale di questo Comando a seguito di perlustrazione del territorio, ha riscontrato che in un terreno privato, limitrofo ad una strada pubblica, risultano abbandonati da ignoti rifiuti di vario genere ( cumuli di materiale di risulta dell'edilizia, carcasse di mobili, frigoriferi, pneumatici, pannelli in truciolato, onduline e canne fumarie contenenti amianto). I verbalizzanti hanno relazionato che: l'abbandono è immediatamente visibile, l'area non recintata risulta facilmente accessibile e controllabile ed appare in completo stato di abbandono, senza controllo da parte del proprietario atto a garantire il decoro e ad evitare abbandono di rifiuti da parte di terzi. Difatti, il fondo aperto, considerata la sua ubicazione appartata, si palesa particolarmente esposto a comportamenti come quello che ha determinato l'abbandono incontrollato di rifiuti.

 

Sulla scorta di quanto sopra, l'Ufficio Comando una volta accertata la proprietà ha inviato al proprietario (che risiede anche in altra regione) la comunicazione di avvio del procedimento per la rimozione dei rifiuti abbandonati, diffidando, altresì, lo stesso, a procedere alla recinzione del terreno per evitare ulteriori abbandoni da parte di ignoti e limitare l'incontrollato accesso all'area (vedi Sent. Tar Lombardia Sez. I, n. 2946, del 6 dicembre 2012).

 

Il proprietario ha fatto pervenire una contestazione da un suo legale, nella quale, contesta la predetta comunicazione, escludendo ogni responsabilità, autorizzando le autorità competenti all'accesso al proprio fondo al fine di svolgere la rimozione dei rifiuti a spese del Comune.

 

Infatti contesta :

 

1) Che la responsabilità del proprietario si configura solo ed esclusivamente nel caso in cui le violazioni di cui all'art.192 c.1 del D.Lgs 152/06 siano imputabili a titolo di dolo o colpa al proprietario medesimo;

 

2) Che l'accertamento richiesto al fine di valutare l'esistenza degli elementi soggettivi del dolo e/o della colpa non sia stato effettuato in contraddittorio con i soggetti interessati e che il proprietario è stato informato solo in un secondo momento;

 

3) Sostiene che nessuna colpa o negligenza si configura nel caso in cui l'abbandono dei rifiuti o la realizzazione della discarica avviene all'insaputa del proprietario dell'area, al quale non potrà essere rimproverata alcuna corresponsabilità di cui all'art.40 comma 2 C.P. e quindi la colpa di cui all'art.192 comma 3 del D.Lgs 152/2006 (Cass. III Penale sent. N. 23789/2007) o, come precedentemente stabilito, "non è punibile e non può essere obbligato alla rimozione chi, avendo la disponibilità di un'area sulla quale altri abbiano abbandonato rifiuti, si limiti a non attivarsi perché questi vengano rimossi".

 

4) Ritiene incomprensibile il motivo che giustifica l'aver diffidato la stessa a "procedere alla recinzione del terreno atteso che, come stabilito dal legislatore, il proprietario di un fondo non può essere in alcun modo obbligato a recintare le sue proprietà" rappresentando una facoltà dello stesso e non un suo specifico obbligo (Consiglio di Stato 19 marzo 2009 n.1612).

Alla luce di quanto sopra, si chiede di conoscere in pratica come è possibile dimostrare la colpa del proprietario. Quali sono gli elementi essenziali ai fini della sussistenza della colpa del proprietario. Considerato che l'utente in questione risiede in un'altra regione come era possibile procedere all'accertamento in contraddittorio con il soggetto interessato. Come sarebbe opportuno motivare l'ordinanza (eventuale modulistica). Si ringrazia per la risposta.