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Febbraio 14, 2013
Attività extra alberghiere e promozioni
Stato del quesito
VALIDATED
MateriaCommercio

Alcune cooperative con sede sul nostro territorio, alla camera di commercio risultano avere come attività prevalente: progettazione e gestione di iniziative turistiche in genere con particolare riguardo al turismo ambientale storico, eno-gastronomico, sociale. Inoltre curano i centri di educazione ambientale con gestione di attività ricettive, parchi, giardini, ecc.
Da un controllo è risultato che sono titolari di autorizzazione per la gestione di strutture ricettive, extra alberghiere, dove svolgono la loro attività. Inoltre tra i soci vi sono guide ecologiche riconosciute che svolgono il loro servizio all'interno della struttura.
Le cooperative promuovono la loro attività tramite il sito dell'attività ricettiva che gestisco, proponendo ai loro ospiti week-end gastronomici con passeggiate alla scoperta di boschi, funghi o animali selvatici.
Un'agenzia di viaggio ha segnalato al Comune questa attività come abusiva in quanto, secondo il titolare dell'agenzia, la promozione fatta è un pacchetto turistico e come tale può essere promossa solo da Tour Operator e agenzie di viaggio.
Il titolare dell'agenzia richiama il D.Lgs. 23 maggio , n.79, in particolare l'art. 34 nel quale si specifica che:
"1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario:
a) Trasporto;
b) Alloggio;
c) Servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui all'art. 36, che costituiscono, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del pacchetto turistico;
Da verifiche fatte sul loro sito, si è accertato che questi promuovono vitto e alloggio presso le strutture ed escursioni talvolta a piedi o con mezzi offerti dalla stessa struttura (biciclette, ecc).
Pertanto queste cooperative insieme all'alloggio offrono un ulteriore servizio al cliente come peraltro fanno ormai moltissime attività ricettive (week-end di bellezza, week-end sportivi, ecc.) promuovendo il loro servizio tramite i loro siti ufficiali, senza richiamare agenzie di viaggio.
Si fa presente che queste cooperative partecipano ad un progetto promosso dalla Regione Marche per promuovere Programmi di Escursione Naturalistica (PEN), rivolta alle scuole e non solo.
La regione, su segnalazione della provincia, annualmente assegna fondi per questi progetti.
Nella segnalazione è stato allegato una copia di contratto. La cooperativa richiamata in calce nel modello, contattata, ha confermato che stipula questo contratto con i gruppi in particolare le scuole, nell'ambito del progetto P.E.N. ,promossi dai Centri di Educazione Ambientale sia delle Marche che di altre regioni. La stessa cooperativa si è meravigliata che quel modello in bianco fosse in possesso dell'agenzia. Nel modello di contratto vi sono molti degli elementi indicati nell'art. 36 del D.Lgs. sopra citato (alloggio, escursioni, assicurazioni obbligatorie per le escursioni, guide).
Se si viaggia nel sito della Regione Marche vi è la promozione dei centri CEA (centri educazione ambientale) con le loro proposte di soggiorno ed escursioni.
Quesito: E' sufficiente offrire ai propri clienti un servizio di escursioni oltre il soggiorno per far rientrare la propria offerta tra le casistiche del pacchetto turistico che deve gestire il Tour Operator o agenzia di viaggi?
I programmi di escursione naturalistica, promossa dalle Provincie e Regioni per fini educativi e promozionali del territorio tramite i CEA, sono pacchetti turistici a tutti gli effetti e quindi devono essere disciplinati in base alle normative che disciplinato il settore , oppure possono essere considerati in modo diverso dato che il fine prioritario non è di tipo imprenditoriale, ma promozionale ed educativo?
Grazie per qualsiasi  chiarimento