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In merito all'organizzazione dei servizi notturni effettuati dal Corpo, si richiede un parere in merito ai seguenti quesiti, in quanto necessari a una corretta e legale organizzazione dei servizi:
Il primo quesito riguarda la corretta interpretazione dell'Art. 53 comma 3 lett. a) del Dlgs 26 marzo 2001 n. 151 nella parte che recita: "Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c) della legge 9 dicembre 1977, n. 903 , non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni" .
Più specificatamente, si richiede se, in tale esenzione debba essere considerato anche il lavoro effettuato "in prosecuzione" di un turno cominciato nelle ore precedenti (Esempio, un turno iniziato alle ore 19.30 e terminato alle ore 01.30).
Il secondo quesito verte sul concetto di prosecuzione: può essere considerato prosecuzione l'orario già programmato che si esplichi nelle ore notturne comprese tra quelle di cui alla legge citata, o va considerato prosecuzione esclusivamente l'orario eccedente la normale turnazione e che sia svolto in occasione di servizi di polizia giudiziaria, di sicurezza e di pubblica calamità previste dalla vigente normativa?
Il terzo quesito: Il Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 all'art. 1 che definisce il periodo notturno "periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino (dalle 24 alle 5)". La fascia oraria inerente il " lavoro notturno" si chiede se debba intendersi in maniera estensiva (p. es. ore 24.00 – 07.00), o restrittiva (24.00 – 05.00).
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